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Ordinanza — n. 46056/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46056/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Antonio Ferone inadmissible and ordered him to pay court costs. Ferone argued that the lower court's decision violated the principle of correlation between accusation and judgment regarding counterfeit chainsaw possession and trafficking. The court rejected these claims, finding the appeal lacked specificity by merely repeating arguments already dismissed by the appellate court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by reiterating facts and arguments already considered and rejected by the court of appeal without new grounds.

Parole chiave

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lack of specificity correlation principle criminal procedure code inadmissible appeal counterfeit goods trafficking charge appellate review reati contro le pubbliche comunicazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERONE ANTONIO nato a ARZANO il 23/12/1973 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ferone Antonio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato al capo a), seppure dichiarato estinto per intervenuta prescrizione; alla violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza nonché all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato al capo b), è privo di specificità poiché ripropone le stesse doglianze in fatto già dedotte con l'atto di appello e respinte dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulla condotta di detenzione per la vendita di prodotti contraffatti contestata al capo a) e provata nella sua materialità, alla luce delle modalità di detenzione e della presenza di documenti di trasporto nonché sull'assenza di prova dell'intervenuta contraffazione ad opera dell'imputato unita alla circostanza di avere consapevolmente acquistato le moto seghe contraffatte da rivenditori non autorizzati); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme