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Ordinanza — n. 46055/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion and omitted recidivism exclusion under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46055/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Chierici Giuliano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to exclude recidivism and improperly determined the sanction without considering prior convictions. The court ruled that the trial judge correctly applied principles requiring a concrete assessment of the link between the current offense and past crimes to determine persistent criminal inclination, rather than relying solely on the gravity of facts or time elapsed.

Regesto Legislator

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Art. 132, Art. 133 cod. pen.: The sentencing judge exercises discretion in balancing aggravating and mitigating circumstances based on the specific relationship between the current offense and prior convictions, provided the reasoning is not arbitrary or illogical.

Parole chiave

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Italian Penal Code sentencing discretion recidivism exclusion criminal inclination Cassation inadmissibility proportionality principle judicial reasoning pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIERICI GIULIANO nato a REGGIO EMILIA il 26/12/1964 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Chierici Giuliano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono il vizio di motivazione in relazione all'omessa esclusione della recidiva contestata e la conseguente violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"(si veda, in particolare, pag. 4 sulle tredici condanne per reati contro il patrimonio ritenute sintomatiche della radicata pericolosità e propensione al crimine del ricorrente); che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento fra queste ultime, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere esteRsore I