Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Vendrasco Gianluca inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance judgment regarding fraud liability and prescription periods, but the court found his arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and resolved by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it failed to introduce any novel legal or factual grounds to justify a re-examination of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and decided by the court of first instance without presenting new grounds or evidence.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENDRASCO GIANLUCA nato a ASOLO il 04/08/1979 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Vendrasco Gianluca; ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa è non consentito in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di merito ed ivi superate con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili ( cfr. pag. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) ; che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la mancata declaratoria di prescrizione è manifestamente infondato avuto riguardo al termine massimo di anni 7 e mesi sei, cui vanno aggiunti i periodi di sospensione pari a mesi 11 in primo grado; considerato che il terzo motivo di ricorso è egualmente manifestamente infondato, avendo il giudice di appello adeguatamente motivato in ordine al diniego della attenuanti generiche e, in generale sul trattamento punitivo ( cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il President