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Ordinanza — n. 46053/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility of late plea regarding minor offense exemption from punishment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46053/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground was raised only during written conclusions rather than in the formal appeal motives. The appellant argued that the lower court failed to recognize the exemption from punishment for minor offenses under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this, distinguishing Article 131-bis from Article 129 of the Code of Criminal Procedure and noting the lower court implicitly addressed the issue by emphasizing the habitual nature of the defendant's illegal conduct.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 129 c.p.p.: The plea of exemption from punishment for minor offenses is distinct from acquittal causes and cannot be raised ex officio by the appellate judge if not properly pleaded in the initial appeal.

Parole chiave

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exemption from punishment minor offenses procedural inadmissibility appeal motives written conclusions habitual conduct Cassa delle ammende cause di esclusione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
280707, secondo cui la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, essendo assimilabile alle altre cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., non appare condivisibile.
art. 131-bis cod. pen
280707, secondo cui la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 129 c.p
può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, essendo assimilabile alle altre cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., non appare condivisibile.
art. 131 bis c.p
La non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, Rv. 280707
Sul punto rileva il collegio che l'orientamento contrario espresso da Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, Rv. 280707, secondo cui la causa di non punibilità di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORARO ANDREA nato a BOVOLONE il 14/01/1974 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pecoraro Andrea; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto richiesto nelle conclusioni scritte presentate dai difensori nel corso del giudizio di appello, è inammissibile non solo perché proposto solo in sede di conclusioni e non con i motivi di appello. Sul punto rileva il collegio che l'orientamento contrario espresso da Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, Rv. 280707, secondo cui la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, essendo assimilabile alle altre cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., non appare condivisibile.

La non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p. si distingue radicalmente dalle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., in quanto presuppone che il fatto tipico sia integrato ed offensivo ma la punibilità è esclusa perché la lesione del bene protetto è minima; considerato che, in ogni caso, la Corte territoriale a pag. 2 della sentenza ha implicitamente motivato sul punto poiché, nel respingere la richiesta di sospensione condizionale della pena a causa dei numerosi e specifici precedenti penali dell'imputato, ha rimarcato l'abitualità del comportamento illecito; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi