Italian court dismisses appeal claiming factual re-evaluation and sentencing discretion violations are inadmissible in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Garbin Manolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the claim that the lower court improperly re-evaluated evidence regarding the defendant's lack of initiative to deny the use of a card, noting such factual assessments fall outside cassation review. Furthermore, the appeal regarding the sentencing discretion was dismissed because the penalty determination adhered to statutory principles and was not arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals to the Supreme Court cannot request a re-evaluation of facts already adequately examined by the territorial court, nor can they challenge the exercise of sentencing discretion unless the decision is arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARBIN MANOLO nato a MONTEBELLUNA il 06/10/1995 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Garbin Manolo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante censure in punto di fatto già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 sull'assenza di iniziative dell'imputato volte a disconoscere l'uso della carta prima dell'azione truffaldina); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si contesta il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre en