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Ordinanza — n. 46051/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming insufficient sentencing reasoning, ruling general terms suffice for standard cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46051/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Serbaneci Ion Daniel inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances in their maximum extent, claiming a violation of the duty to provide reasons. The court rejected this, stating that for standard sentencing, general expressions like 'congruous penalty' are sufficient without detailed reasoning, reserving specific explanations only for sentences far exceeding the average.

Regesto Legislator

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Art. 132, Art. 133 cod. pen.: The duty of reasoning in sentencing is satisfied by general expressions such as 'congruous' or 'fair' penalty for standard cases, requiring detailed justification only when the sentence is significantly above the average.

Parole chiave

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duty of reasoning sentencing discretion generic mitigating circumstances appeal inadmissibility Italian Criminal Code attenuazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERBANECI ION DANIEL nato il 17/01/1987 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Serbaneci Ion Daniel; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previste per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen. (si veda, in proposito, pag. 4 sulla gravità della condotta) e, peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte,è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo:

«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pe+ia di gran lunga superiore alla misura media; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente