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Ordinanza — n. 46050/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism, ruling lower court's reasoning was legally sound.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46050/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Salvatore Padalino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Padalino argued that the Court of Appeal of Bologna incorrectly applied recidivism principles by focusing solely on the gravity of crimes and the time elapsed between offenses. The court rejected this, affirming that the lower judge correctly applied Article 133 of the Penal Code by conducting a concrete assessment of whether prior criminal conduct indicated a persistent tendency to commit crimes affecting the current offense.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The appellate court's evaluation of recidivism is valid when it moves beyond mere gravity and temporal gaps to conduct a concrete analysis of whether prior criminal behavior demonstrates a persistent inclination to offend that influenced the current crime.

Parole chiave

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recidivism assessment Article 133 Penal Code persistent criminal tendency appellate court reasoning inadmissible appeal criminal propensity concrete evaluation criteria delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADALINO SALVATORE nato a FOGGIA il 26/08/1966 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 12-23694/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Padalino; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva contestata all'odierno ricorrente, è manifestamente infondato, poiché - come emerge da pag. 1 della impugnata sentenza - il giudice di appello ha fornito sul punto adeguata motivazione, facendo corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito, quale fattore criminogeno, sulla commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.