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Ordinanza — n. 46049/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to repetition of merits and lack of merit in sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46049/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Romano Carmelo and Ferrara Rosa Valentina inadmissible. The appellants argued for exemption from liability based on necessity and contested sentencing reductions, but the court found their arguments repetitive of issues already decided by the lower court. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely reproduce censure already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning, or if they manifestly lack merit regarding sentencing reductions.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of censure lack of merit sentencing reduction state of necessity court costs Cassa delle ammende divieto di demolizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
art. 131 bis c.p
e si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., sono non consentiti perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito e da questi disattese con argomentazioni logico giuridiche corrette, con le quali i ricorrenti non si confrontano ( cfr.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROMANO CARMELO nato a GELA il 28/06/1987 FERRARA ROSAVALENTINA nato a VITTORIA il 13/02/1990 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Romano Carmelo e Ferrara Rosa Valentina; considerato che il primo e secondo motivo di ricorso, comuni ad entrambi i ricorsi, tra loro perfettamente sovrapponibili, con cui si deducono violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata applicazione dell'esimente dello stato di necessità in relazione al delitto di cui agli artt. 633, 639 bis c.p. e si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., sono non consentiti perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito e da questi disattese con argomentazioni logico giuridiche corrette, con le quali i ricorrenti non si confrontano ( cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che ifterzo motivo di ricorso inerente al trattamento punitivo, è inammissibile perché manifestamente infondato avendo la Corte di appello ben spiegato che la riduzione per le attenuanti generiche ad opera del primo giudice è avvenuta nella misura non già di un terzo secco ma, in conformità alla regola per cui la riduzione le attenuanti generiche può avvenire fino a un terzo, in misura rtè inferiore rispetto al terzo; rilevato pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden