Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46047/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity and manifestly unfounded arguments regarding recidivism and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46047/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele Gualtieri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for procedural flaws regarding evidence and the omission of recidivism, but the court found these arguments specific only in reproducing points already thoroughly analyzed and rejected by the Court of Appeal. The decision relied on the established principle that appellate judges need not consider every favorable element if they provide a sufficient reference to decisive negative factors and the absence of positive signs of repentance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing points already decided, and arguments regarding recidivism or mitigating circumstances are manifestly unfounded when the lower court's reasoning logically connects prior offenses to current danger and justifies the denial of leniency based on the absence of repentance.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of specificity in appeal recidivism in criminal law mitigating circumstances denial Court of Cassazione procedure diritto di esporre l'opera libertà dell'arte costruzione abusiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUALTIERI RAFFAELE nato a CROTONE il 26/08/1992 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gualtieri Raffaele; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 8 ove la Corte ha evidenziato che la moto era collocata all'interno del balcone dell'abitazione designata dall'imputato per l'esecuzione della misura degli arresti donniciliari relativa ad un altro procedimento, in un posto riservato e precluso all'accesso di terzi da un cancelletto); considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'omessa esclusione della recidiva contestata e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio,sono manifestamente infondati dal momento che il giudice di appello ha confermato la sussistenza della recidiva con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata sulla relazione qualificata esistente tra i precedenti dell'imputato e i reati per cui si procede, sintomatica di una sua accresciuta pericolosità sociale e propensione al crimine); che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 9 sull'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, sulla gravità delle condotte contestate e sull'assenza di segni di resipiscenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere este