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Ordinanza — n. 46046/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as querel validity depends solely on explicit police report qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46046/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by De Luca Simone inadmissible due to a manifestly unfounded legal argument. The appellant claimed procedural errors regarding the admissibility of a criminal complaint, but the court found his interpretation of the law contradicted established jurisprudence. The decision rests on the principle that a complaint's validity is determined exclusively by the explicit qualification of the police report as a 'denunciation-complaint' with the victim's signed confirmation.

Regesto Legislator

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Art. 162 c.p.p.; Art. 163 c.p.p.: For the validity of a private prosecution, the manifestation of the will to pursue the offender is univocally deducible from the explicit qualification of the police report as a 'denunciation-complaint' when it contains the victim's signed declaration to file the present denunciation-complaint.

Parole chiave

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private prosecution validity police report qualification criminal complaint admissibility manifestly unfounded appeal procedural requirements Italy violazione delle norme sicurezza infortuni sul lavoro lavoro usurante

Disposizioni normative citate

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Art. 162 c.p.p.
Art. 163 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 42994 del 14/09/2016
Sez. 4 del 07/11/2019
In particolare Sez. 4 del 07/11/2019 Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA SIMONE nato a CINQUEFRONDI il 26/08/1992 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Luca Simone; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato, è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto, formato dalla polizia giudiziaria, come "verbale di denuncia querela", qualora l'atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa "previa lettura e conferma", di sporgere "la presente denuncia - querela" (Sez. 5, n. 42994 del 14/09/2016, Rv. 268201);

In particolare Sez. 4 del 07/11/2019 Rv. 278034 ha affermato il principio che va qui ribadito secondo cui ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato, è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto, formato dalla polizia giudiziaria, come "verbale di denuncia querela", qualora l'atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa "previa lettura e conferma", di sporgere "la presente denuncia - querela". rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr