Italian court dismisses appeal for lack of specific legal grounds regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Rapisarda inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellant merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal concerning criminal liability for unauthorized possession of burglary tools. The court ruled that the appeal failed to provide new reasoning distinct from the lower court's decision, rendering it legally insufficient under procedural codes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal lacking specific grounds that merely reiterates arguments already rejected by the court of appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPISARDA SALVATORE nato a CATANIA il 03/03/1996 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Rapisarda Salvatore; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamentesi deduce la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. contestato, è privo di specificità poiché ripropone le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte sulla configurabilità del reato di possesso ingiustificato di arnesi idonei allo scasso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sull'irrilevanza sia delle condizioni in cui si trovava la cesoia, dal momento che non erano tali da impedirne l'uso o da renderla non idonea allo scopo di aprire o forzare serrature, sia della circostanza che l'imputato non ricordasse di averla, non ritenendosi le sue affermazioni idonee a giustificare o escludere la disponibilità a suo carico); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi