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Ordinanza — n. 46043/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks re-evaluation of facts outside cassation review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46043/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Taccone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding aggravated robbery, but the court found this sought a factual reassessment barred from cassation review. Consequently, the court upheld the lower court's decision based on the existing trial record and logical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they aim to obtain a re-evaluation of evidentiary findings already substantively rejected by the appellate court, as such matters fall outside the scope of the cassation review which is limited to legal errors and specific procedural violations.

Parole chiave

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cassation review scope factual re-evaluation inadmissible appeal aggravated robbery evidentiary findings disciplina dei mercati digitali contraffazione di merci abuso della licenza e delle targhe

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TACCONE FRANCESCO nato a TROPEA il 18/01/1987 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Taccone Francesco; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti contestate, prospettando un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, sono finalizzati ad ottenere,mediante doglianze in punto4fatto già motivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito; che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, anche rispetto alla sufficienza del materiale probatorio in atti, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato di rapina aggravata contestato (si vedano, in particolare, pagg. 4- 6 sulle ragioni del diniego della rinnovazione alla luce dell'attendibile ricostruzione dei fatti offerta dalle persone offese nonché sull'inverosimiglianza di quella fornita dall'imputato e sull'idoneità dell'utilizzo del bastone al fine di minacciare le vittime e di privarle della capacità di agire); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il P