Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of appellate arguments and lack of prescription claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant repeatedly raised arguments already fully addressed during the appellate proceedings. The appellant claimed a violation of law regarding the non-declaration of prescription for specific crimes, but the court found this infounded as recidivism affects prescription terms without violating the principle of ne bis in idem. Consequently, the appeal was rejected under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay all associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, co. 2 c.p.; Art. 161, co. 2 c.p.; Art. 606, third comma, last part, cod. proc. pen.: Repeated arguments from the appellate stage constitute an inadmissible cassation appeal under Article 606, as the principle of ne bis in idem does not encompass the institution of prescription.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE RAFFAELE nato a NAPOLI il 27/09/1962 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Conte Raffaele; considerato che il motivo di ricorso firmato dall'avv. Samanta Barbaglia con cui si deduce la violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione dei delitti di ricettazione di cui a capi 5), 6), 7), è manifestamente infondato posto che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la recidiva reiterata, in quanto circostanza ad effetto speciale, incide sul termine minimo di prescrizione ex art. 157, co. 2 c.p. e, in presenza di atti interruttivi, anche sul termine massimo ex art. 161, co. 2 c.p., senza che tale duplice valenza comporti una violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale" o dell'art. 4 Protocollo n. 7 della CEDU come interpretato dalla sentenza Zolotoukhine c.
Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione ( Sez. 4 , n. 44610/2023 , RV: 285267); considerato che i motivi di ricorso proposti dall'avv. Attilio Villa, con i quali si deduce l'illogicità della motivazione e il travisamento dei fatti, in relazione al capo 5); la mancata declaratoria di improcedibilità per precedente giudicato in relazione al capo 6) e la mancata esclusione della recidiva ihrelazione al capo 7), sono inammissibili perché reiterativi di doglianza già avanzate in grado di appello e sulle quali la Corte di merito si è già espressa con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili ( si vedano in particolare pagg. 16, 19, 20 e 21).
Deve, infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen.; lette le conclusioni scritte dell'avv. Giovanni Iazzarelli per la parte civile Lacoste S.A. e dell'avv.
Vittorio Poli per la parte civile Giorgio Armani S.p.a., con le quali è stata richiesta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse dell'imputato e la condanna alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite, come da nota spese allegata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Giorgio Arnnani S.p.a. che liquida in complessivi euro 3.686,00 e Lacoste S.A., che liquida in complessivi euro 3500,00 oltre accessori di legge. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il