Cassation court dismisses appeal regarding constitutional challenge to recidiva rules and generic mitigating circumstances. The court rejects the claim that the law creates a manifest disproportion. The appeal is inadmissible due to lack of manifest disproportion. The court upholds the balance between recidiva and generic mitigation. The decision confirms established jurisprudence on subjective elements. The ruling emphasizes the limited derogation nature of the rule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the law's prohibition on prioritizing generic mitigating circumstances over recidiva violated constitutional rights and established jurisprudence. The court rejected this, stating the rule merely values the subjective component of the crime without creating a manifest disproportion in sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, comma 4, cod. pen.; Art. 3, 25, 27 Cost.; The provision prohibiting the precedence of generic mitigating circumstances over recidiva does not create a manifest disproportion but rather values the subjective element of the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIDI WALID (C.U.I 05LOOEK) nato il 24/11/1986 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Saldi Walid; consideratlhe l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata te si chiede di sospendere il giudizio per la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale al fine di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati(Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres