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Ordinanza — n. 45949/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45949/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45949/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Lecce con sentenza del 17 gennaio 2024 confermava la sentenza di condanna di Gravina Andrea alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75 D.Lgs 159/2011 pronunciata dal Tribunale di Taranto. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamentava la violazione dell'art. 75 co 2 D.Lgs 159/2011 per avere ritenuto integrata la condotta tipica del reato, laddove, al contrario, le frequentazioni con persone pregiudicate erano del tutto occasionali e non stabili e, dunque, non idonee a integrare una condotta di rilevanza penale. 2.2 Con il secondo motivo lamentava la mancanza, contraddittorietà, ovvero illogicità della motivazione. 2.3 Con il terzo motivo lamentava il mancato riconoscimento, anche d'ufficio, della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 45949/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 75 D.Lgs 159/2011 pronunciata dal Tribunale di Taranto. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamentava la violazione dell'art. 75 co 2 D.Lgs 159/2011 per avere ritenuto integrata la condotta tipica del reato, laddove, al contrario, le frequentazioni con persone pregiudicate erano del tutto occasionali e non stabili e, dunque, non idonee a integrare una condotta di rilevanza penale. 2.2 Con il secondo motivo lamentava la mancanza, contraddittorietà, ovvero illogicità della motivazione. 2.3 Con il terzo motivo lamentava il mancato riconoscimento, anche d'ufficio, della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen.

Parole chiave

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precedenti penali gravi reati sessuali gravi grazia restrizione di libertà altri reati contravvenzioni

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
2.3 Con il terzo motivo lamentava il mancato riconoscimento, anche d'ufficio, della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVINA ANDREA nato a MANDURIA il 24/08/1980 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU; °)r\-

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Lecce con sentenza del 17 gennaio 2024 confermava la sentenza di condanna di Gravina Andrea alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75 D.Lgs 159/2011 pronunciata dal Tribunale di Taranto.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamentava la violazione dell'art. 75 co 2 D.Lgs 159/2011 per avere ritenuto integrata la condotta tipica del reato, laddove, al contrario, le frequentazioni con persone pregiudicate erano del tutto occasionali e non stabili e, dunque, non idonee a integrare una condotta di rilevanza penale. 2.2 Con il secondo motivo lamentava la mancanza, contraddittorietà, ovvero illogicità della motivazione. 2.3 Con il terzo motivo lamentava il mancato riconoscimento, anche d'ufficio, della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è reiterativo di analogo motivo di appello, sviscerato nella sentenza impugnata che lo ha ritenuto infondato. Il ricorrente lo ripropone, senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza di appello, in maniera del tutto generica ed aspecifica. 1.2 Il secondo motivo è del tutto generico ed aspecifico : pur lamentando vizio di motivazione il ricorrente non specifica i profili rispetto ai quali detto vizio si manifesterebbe. 1.3 Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art 131 bis cod pen, che è questione mai sottoposta in precedenza al vaglio dei giudici di merito e che dunque, non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità, in difetto di un precedente vaglio di fatto.

Il principio generale, valido in ogni caso è quello che segue: in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti emessi nel giudizio cautelare di appello, è preclusa la deduzione di questioni nuove, non proposte con l'istanza di revoca della misura e non esaminate in sede di appello, in ragione della natura devolutiva del giudizio di legittimità e della necessità di un previo esame del merito della questione, indispensabile per la corretta individuazione del fatto cui si riferisce la norma giuridica di cui si discute l'applicazione. (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023) Rv. 285335 - 01.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle