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Ordinanza — n. 45947/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against special surveillance sentence for minor residence violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45947/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's challenge to a sentence for violating special surveillance measures. The appellant argued that minor infractions like late returns or early exits lacked the necessary offensiveness to warrant punishment and questioned the sentencing rationale. The court ruled that established jurisprudence mandates punishment for any breach of the residence obligation, regardless of its modest scale, and found the original judgment sufficiently motivated.

Regesto Legislator

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Art. 75 co. 2 D.Lgs 159/2011; Art. 9 L. 1423/1956: Any breach of the residence obligation imposed by special surveillance constitutes a crime, and appeals contesting the severity of minor violations are inadmissible due to settled case law.

Parole chiave

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special surveillance measures residence obligation violation necessary offensiveness principle sentencing proportionality inadmissible appeal D.Lgs 159/2011 L. 1423/1956 riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 75 co. 2 D.Lgs 159/2011
La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 4 marzo 2024 confermava la sentenza di condanna di Ribaudo Tommaso alla pena di anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione, per il reato di cui all'art. 75 co 2 D.Lgs 159/2011, emessa da Tribunale di Palermo.
Art. 9 L. 1423/1956
Il primo motivo propone una lettura della norma e della disciplina giuridica in aperto contrasto con il dato giurisprudenziale consolidato, che emerge dalla pronuncia richiamata : integra il reato previsto dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1956 n.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 Corte costituzionale
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008 Rv. 240456
1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, dell'obbligo di allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008 Rv. 240456).
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIBAUDO TOMMASO nato a PALERMO il 05/01/1994 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU; v,

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 4 marzo 2024 confermava la sentenza di condanna di Ribaudo Tommaso alla pena di anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione, per il reato di cui all'art. 75 co 2 D.Lgs 159/2011, emessa da Tribunale di Palermo. 2.Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato che articolava su due motivi. 2.1 Con il primo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 75 D.Lsg 159/2011 e un correlativo vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente contestava la violazione del principio di necessaria offensività della condotta sanzionata, poichè si era trattato in entrambi i casi di violazioni del tutto banali, quali un rientro in ritardo, ovvero un'uscita in anticipo.

Il provvedimento impugnato avrebbe omesso di verificare la idoneità della condotta sanzionata a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma. 2.2 Con il secondo motivo lamentava la carenza di motivazione circa la quantificazione della pena, poiché la modestia delle violazioni della misura avrebbe dovuto incidere sul quantum della pena, ma ciò non risulta dal provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo propone una lettura della norma e della disciplina giuridica in aperto contrasto con il dato giurisprudenziale consolidato, che emerge dalla pronuncia richiamata : integra il reato previsto dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, dell'obbligo di allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008 Rv. 240456). Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché contesta il trattamento sanzionatorio, la cui determinazione è stata ampiamente giustificata nel provvedimento che si impugna.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen