Ordinanza — n. 45941/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Genova con sentenza del 15 febbraio 2024 riduceva la pena inflitta a Esposito Marco dal Tribunale di Genova in primo grado ad anni uno e mesi nove di reclusione per i reati di cui agli artt 4 L. 110/75 e 497 ter cod pen. Avverso detta sentenza proponeva appello l'imputato tramite il difensore lamentando con unico motivo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 45941/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110/75 e 497 ter cod pen. Avverso detta sentenza proponeva appello l'imputato tramite il difensore lamentando con unico motivo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MARCO nato a GENOVA il 06/03/1987 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARiPk GRECA ZONCU;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Genova con sentenza del 15 febbraio 2024 riduceva la pena inflitta a Esposito Marco dal Tribunale di Genova in primo grado ad anni uno e mesi nove di reclusione per i reati di cui agli artt 4 L. 110/75 e 497 ter cod pen.
2. Avverso detta sentenza proponeva appello l'imputato tramite il difensore lamentando con unico motivo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. L'unico motivo di doglianza è privo della benchè minima specificità, non consentendo nemmeno di comprendere sotto quale profilo la motivazione della sentenza sarebbe carente, sotto il profilo della responsabilità per la contravvenzione sub 1), aspetto peraltro non contestato nemmeno in appello.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci