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Ordinanza — n. 45938/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45938/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45938/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 9 gennaio 2024, confermava la sentenza di condanna di Fiore Francesco per il reato di cui all'art. 76 D.Lgs. 159/2011 emessa dal Tribunale di Bologna. Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod pen.

Regesto Legislator

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art. 76 D.Lgs. 159/2011, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 45938/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 76 D.Lgs. 159/2011 emessa dal Tribunale di Bologna. Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod pen.

Parole chiave

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pericolo di tortura crimine reato speciale altri reati contravvenzioni azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 76 D.Lgs. 159/2011
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 9 gennaio 2024, confermava la sentenza di condanna di Fiore Francesco per il reato di cui all'art. 76 D.Lgs. 159/2011 emessa dal Tribunale di Bologna.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE FRANCESCO nato a BOLOGNA il 11/01/1996 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso allo parti--- udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU; •

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 9 gennaio 2024, confermava la sentenza di condanna di Fiore Francesco per il reato di cui all'art. 76 D.Lgs. 159/2011 emessa dal Tribunale di Bologna.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. La sentenza impugnata venne pronunciata in data 9 gennaio 2024 e la Corte stabilì il termine per il deposito della motivazione in 90 giorni che scadevano 1'8 aprile 2024. Da tale data è decorso il termine di quarantacinque giorni per impugnare, ex art. 585 co 1 lett. C) cod proc pen, che è scaduto il 23 maggio 2024. Come emerge dal provvedimento impugnato il ricorso venne depositato ben oltre detto termine e cioè il 20 giugno 2024 e, dunque, tardivamente.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d