Ordinanza — n. 45932/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 6 novembre 2023, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, riduceva la pena inflitta a Monteleone Vincenzo per il reato di cui all'art.76 co 3 D.Lgs. 159/2011 a mesi uno e giorni quindici di reclusione. 2.Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato tramite il proprio difensore che articolava con un unico motivo di doglianza. Il ricorrente lamentava violazione dell'art. 76 D.Lgs. 159/2011 e la manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, infatti, l'ordine di rimpatrio emesso dal Questore sarebbe stato carente di uno dei due requisiti richiesti e, cioè, l'intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e quella di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine. In particolare, la dicitura contenuta nell'ordine e indicante la necessità del rimpatrio nel Comune di Lamezia Terme sarebbe stato collegato unicamente alla notifica dell'ordine questorile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 76 D.Lgs. 159/2011, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 45932/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La lettura dell'ordine di rimpatrio emesso dal Questore rende evidente l'infondatezza di motivo di ricorso poiché nel detto provvedimento è indicato come comune di residenza e nel quale l'imputato deve fare ritorno il comune di Lamezia Terme; dunque è evidente che sussistono entrambi gli elementi formali che fondano la legittimità dell'impartito ordine.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTELEONE VINCENZO nato a LAMEZIA TERME il 04/04/1970 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 6 novembre 2023, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, riduceva la pena inflitta a Monteleone Vincenzo per il reato di cui all'art.76 co 3 D.Lgs. 159/2011 a mesi uno e giorni quindici di reclusione. 2.Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato tramite il proprio difensore che articolava con un unico motivo di doglianza. Il ricorrente lamentava violazione dell'art. 76 D.Lgs. 159/2011 e la manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, infatti, l'ordine di rimpatrio emesso dal Questore sarebbe stato carente di uno dei due requisiti richiesti e, cioè, l'intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e quella di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine. In particolare, la dicitura contenuta nell'ordine e indicante la necessità del rimpatrio nel Comune di Lamezia Terme sarebbe stato collegato unicamente alla notifica dell'ordine questorile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La lettura dell'ordine di rimpatrio emesso dal Questore rende evidente l'infondatezza di motivo di ricorso poiché nel detto provvedimento è indicato come comune di residenza e nel quale l'imputato deve fare ritorno il comune di Lamezia Terme; dunque è evidente che sussistono entrambi gli elementi formali che fondano la legittimità dell'impartito ordine.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così