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Ordinanza — n. 45924/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45924/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45924/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 13 giugno 2024 rigettava l'istanza proposta nell'interesse di Coppari Massimiliano e volta al riconoscimento del vincolo della continuazione fra cinque sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Macerata il 19 febbraio 2021, in data 27 settembre 2021, dalla Corte di Appello di Ancona il 10 ottobre 2019, dal Tribunale di Macerata il 10 dicembre 2020 e dal Tribunale di Bolzano il 12 giugno 2018.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 45924/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 13 giugno 2024 rigettava l'istanza proposta nell'interesse di Coppari Massimiliano e volta al riconoscimento del vincolo della continuazione fra cinque sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Macerata il 19 febbraio 2021, in data 27 settembre 2021, dalla Corte di Appello di Ancona il 10 ottobre 2019, dal Tribunale di Macerata il 10 dicembre 2020 e dal Tribunale di Bolzano il 12 giugno 2018.

Parole chiave

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esecuzione delle pene reiterazione di reati penali concorso materiale di reati formazione di una pena complessiva doppia punibilità reato continuato

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
14620 del 2022) All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPARI MASSIMILIANO nato a FILOTTRANO il 23/05/1973 avverso l'ordinanza del 13/06/2024 del TRIBUNALE di MACERATAd'ato-avvise-eUe-PeFtit udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 13 giugno 2024 rigettava l'istanza proposta nell'interesse di Coppari Massimiliano e volta al riconoscimento del vincolo della continuazione fra cinque sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Macerata il 19 febbraio 2021, in data 27 settembre 2021, dalla Corte di Appello di Ancona il 10 ottobre 2019, dal Tribunale di Macerata il 10 dicembre 2020 e dal Tribunale di Bolzano il 12 giugno 2018.

2. Avverso detta ordinanza in data 15 giugno 2024 proponeva ricorso il condannato personalmente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'imputato ha personalmente proposto ricorso avverso detta sentenza.

3. Il ricorso così proposto è manifestamente inammissibile ai sensi dell'art.591 co. 1 lett.a) cod.proc.pen., poiché l'imputato personalmente non è più soggetto legittimato a proporre ricorso per Cassazione. In ragione, infatti, della soppressione ad opera dell'art. 1, co. 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, delle parole "Salvo che la parte non vi provveda personalmente," di cui al primo comma dell'art. 613, c.p.p., il giudizio avanti alla Corte di Cassazione può essere instaurato solo attraverso il patrocinio di un difensore tecnico, dotato di specifica abilitazione, come, del resto, ancora dispone il menzionato art. 613, co. 1, c.p.p., "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione".

Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l'ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura semplificata prevista dall'art. 610, co. 5 bis, c.p.p. (Sez. 7, Ordinanza n. 14620 del 2022) All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen