Appeal against sentence from settlement dismissed due to waiver of appeal grounds and agreement on penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the lower court's sentence was issued based on a settlement agreement where the defendant had partially waived appeal grounds. The appellant argued the sentence was illogical and lacked motivation, but the court held that reaching an agreement on the penalty creates a bar against further complaints regarding that quantification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: An agreement on the penalty reached through a settlement, involving a partial waiver of appeal grounds, renders any subsequent complaint regarding the sentence's quantification inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLETTA GENNARO nato a BARI il 14/04/1996 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI*lerte-~e-e14e-RaFt-i; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bari con sentenza del 20 ottobre 2023, decidendo sull'accordo delle parti rideterminava la pena inflitta a Valletta Gennaro per i reati di detenzione di arma comune da sparo e di munizioni, nonché per la detenzione di sostanza stupefacente, in anni due, mesi uno di reclusione e 2.600 euro di multa.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia, lamentando con unico motivo l'inosservanza dell'art. 133 cod pen. In particolare, rilevava la illogicità del quantum di pena inflitto, in quanto, sebbene discosto dal minimo edittale, la concreta determinazione era priva di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata, infatti, è stata emessa sull'accordo delle parti, previa rinuncia parziale ai motivi di appello, e ciò comporta una serie di preclusioni circa l'ulteriore impugnabilità della stessa. Il particolare procedimento di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede espressamente che "se i motivi di cui viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo". Il raggiungimento di tale accordo, fondato sulla rinuncia anche agli altri eventuali motivi relativi al trattamento sanzionatorio, determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza relativa ad una quantificazione della pena diversa da quella concordata e con riferimento a motivi ai quali la parte ha espressamente rinunciato.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM h a Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende