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Ordinanza — n. 45921/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for lack of continuity indicators; mere crime similarity and accomplice identity insufficient without planned intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45921/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred by failing to recognize criminal continuity based solely on the same crime type, shared accomplice, and short timeframe. The court ruled that such factors are insufficient without concrete evidence of premeditation and a unified criminal design.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; The mere homogeneity of violations or identity of the accomplice does not suffice to prove a single criminal design absent further evidence of premeditation and unified volitional matrix.

Parole chiave

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criminal continuity premeditation requirement single criminal design appeal inadmissibility procedural costs reiterazione di reati penali infrazioni uniche e continuate criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
2.Avverso detta ordinanza proponeva ricorso la condannata per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo di ricorso, con cui lamenta l'erronea applicazione dell'art. 671 cod proc pen.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI GRETA nato a PORTOMAGGIORE il 21/07/1983 avverso l'ordinanza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU; 4/i

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Bologna, in qualità di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 4 giugno 2024, respingeva l'istanza presentata nell'interesse di Minguzzi Greta volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Ravenna in data 8 novembre 216 e quelli oggetto della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna in data 5 novembre 2021. 2.Avverso detta ordinanza proponeva ricorso la condannata per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo di ricorso, con cui lamenta l'erronea applicazione dell'art. 671 cod proc pen. In particolare, il ricorrente si duole che la Corte non abbia dato adeguata rilevanza al fatto che si trattasse sempre del medesimo tipo di reato, commesso con la medesima complice nell'arco di tre mesi l'uno dall'altro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 Rv. 270074) Il provvedimento impugnato ha escluso che la mera omogeneità delle violazioni ovvero l'identità del complice siano elementi sufficienti a fare ritenere provata l'unicità del disegno criminoso, in difetto di ulteriori elementi che potessero fare ritenere unica la matrice volitiva dei reati e ciò in ossequio al principio testè richiamato . All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

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