Ordinanza — n. 45913/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice di pace di Forlì, con sentenza del 3 aprile 2024 condannava Aissaoui Hicham alla pena 1000 euro di multa per il reato di inottemperanza all'ordine del Questore di lasciare il territorio italiano. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando erronea applicazione degli artt. 14 co. 5 ter e 13 co. 3 D.Lgs. 286/1998. In particolare, faceva presente come il giudice di primo grado fosse incorso in errore poiché l'imputato era sottoposto alla misura cautelare della presentazione alla PG e non gli era stato accordato dall'autorità giudiziaria il nulla osta all'espulsione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 45913/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando erronea applicazione degli artt. 14 co. 5 ter e 13 co. 3 D.Lgs. 286/1998. In particolare, faceva presente come il giudice di primo grado fosse incorso in errore poiché l'imputato era sottoposto alla misura cautelare della presentazione alla PG e non gli era stato accordato dall'autorità giudiziaria il nulla osta all'espulsione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AISSAOUI HICHAM nato il 05/01/1979 avverso la sentenza del 03/04/2024 del GIUDICE DI PACE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Forlì, con sentenza del 3 aprile 2024 condannava Aissaoui Hicham alla pena 1000 euro di multa per il reato di inottemperanza all'ordine del Questore di lasciare il territorio italiano.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando erronea applicazione degli artt. 14 co. 5 ter e 13 co. 3 D.Lgs. 286/1998. In particolare, faceva presente come il giudice di primo grado fosse incorso in errore poiché l'imputato era sottoposto alla misura cautelare della presentazione alla PG e non gli era stato accordato dall'autorità giudiziaria il nulla osta all'espulsione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Nessuna violazione di legge si è verificata, poiché, come emerge dagli allegati al ricorso, il reato è stato posto in essere il 21 marzo 2023, laddove la misura che avrebbe fatto scattare la preclusione e, dunque, la giusta causa di inottemperanza dell'ordine, è stata applicata a partire dal 30 agosto 2023. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così