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Ordinanza — n. 45774/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45774/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45774/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO EUGENIO nato a NAPOLI il 01/03/1981 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Russo Eugenio, considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce l'insussistenza del reato di cui all'art. 474 cod. pen. quale reato presupposto del delitto di cui all'art. 648 cod. pen., è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (cfr. pag. 2 della motivazione della sentenza impugnata) e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen, art. 648 cod. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45774/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 474 cod. pen. quale reato presupposto del delitto di cui all'art. 648 cod. pen., è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (cfr. pag. 2 della motivazione della sentenza impugnata) e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate attenuazione della pena cognizione del ricorso per cassazione condono delle spese procedurali assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
art. 648 cod. pen
quale reato presupposto del delitto di cui all'art. 648 cod. pen., è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (cfr.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO EUGENIO nato a NAPOLI il 01/03/1981 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Russo Eugenio, considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce l'insussistenza del reato di cui all'art. 474 cod. pen. quale reato presupposto del delitto di cui all'art. 648 cod. pen., è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (cfr. pag. 2 della motivazione della sentenza impugnata) e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 20