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Ordinanza — n. 45773/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45773/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45773/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTUSI OMAR nato a UDINE il 03/06/1996 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Battusi Omar e la memoria difensiva del 21/10/2024, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 635 cod. pen., in particolare, lamentando l'inattendibilità e la contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali rese, non è consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 635 cod. pen; Ordinanza — n. 45773/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.

Parole chiave

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carenza di credibilità oggettiva censura dell'apprezzamento delle prove inutilizzabilità delle prove illecite prova facilitata facoltà di astenersi dal testimoniare oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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art. 635 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTUSI OMAR nato a UDINE il 03/06/1996 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Battusi Omar e la memoria difensiva del 21/10/2024, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 635 cod. pen., in particolare, lamentando l'inattendibilità e la contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali rese, non è consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.