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Ordinanza — n. 45772/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45772/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45772/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEO ELISA nato a FROSINONE il 11/05/1995 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Leo Elisa, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen., non è consentito, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a pag. 3, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che parimenti reiterativo risulta il secondo motivo del ricorso in esame, che lamenta l'erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento al difetto di querela, atteso che la Corte di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha esplicitato in maniera diffusa le ragioni del suo convincimento (cfr. pag.

Regesto Legislator

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art. 646 cod. pen; Ordinanza — n. 45772/2024 — snpen · Corte di Cassazione: in ordine alla regolarità della querela, che non è incisa dall'intervenuto processo di fusione per incorporazione della società la cui legale rappresentante era persona offesa dal reato per cui si procede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inadempimento reiterato recupero di crediti assunzione cumulativa di debito arretrati di mantenimento sovraindebitamento di società rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 646 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEO ELISA nato a FROSINONE il 11/05/1995 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Leo Elisa, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen., non è consentito, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a pag. 3, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che parimenti reiterativo risulta il secondo motivo del ricorso in esame, che lamenta l'erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento al difetto di querela, atteso che la Corte di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha esplicitato in maniera diffusa le ragioni del suo convincimento (cfr. pag.

4) in ordine alla regolarità della querela, che non è incisa dall'intervenuto processo di fusione per incorporazione della società la cui legale rappresentante era persona offesa dal reato per cui si procede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.