Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to mere repetition of rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Spampinato Samuele inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a suspended sentence, but the court found his reasons were merely a repetitive restatement of arguments already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific argumentation and failed to meet the threshold for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected by the lower court without providing new, specific, and critical reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAMPINATO SAMUELE nato a PALERMO il 03/01/2000 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Spampinato Samuele, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a pag. 1 della sentenza impugnata in ragione di una prognosi comportamentale negativa, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, ha motivato il diniego della pena sostitutiva facendo riferimento non solo ai precedenti penali dell'odierno ricorrente ma anche all'intrinseca gravità del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.