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Sentenza — n. 45770/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45770/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45770/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORGIA MARIO nato a ANAGNI il 31/01/1965 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO Letto il ricorso di Morgia Mario, rilevato che il ricorrente ha allegato l'intervenuta remissione di querela con la relativa accettazione ed ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio; che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante e che la rimessione è stata - altrettanto ritualmente - accettata, di talchè sono presenti tutti i presupposti per poter dichiarare estinto il reato; considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; osservato, inoltre, che le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 152 cod. pen; Sentenza — n. 45770/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom asserzione difendibile maggiore età penale legittimazione ad agire giudice istruttore legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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art. 152 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORGIA MARIO nato a ANAGNI il 31/01/1965 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO Letto il ricorso di Morgia Mario, rilevato che il ricorrente ha allegato l'intervenuta remissione di querela con la relativa accettazione ed ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio; che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante e che la rimessione è stata - altrettanto ritualmente - accettata, di talchè sono presenti tutti i presupposti per poter dichiarare estinto il reato; considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; osservato, inoltre, che le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.