Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Marchioro Renzo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a new assessment of facts and generic mitigating circumstances, but the court found his arguments merely repetitive of those rejected in the appellate court. The decision emphasized that cassation cannot re-evaluate factual evidence or require the lower court to consider every favorable element.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 363 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or demand the consideration of all favorable circumstances, requiring only that the lower court's reasoning be logically sound and address decisive factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHIORO RENZO nato a LATINA il 22/02/1976 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Marchioro Renzo, osservato che i primi due motivi di ricorso, che deducono violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., non sono consentiti, perché fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il primo motivo, inoltre, non è consentito dalla legge in sede di legittimità anche sotto altro profilo, tenuto conto che tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento atteso che il riferimento alla dichiarazione confessoria è uno solo tra gli elementi costituenti il compendio probatorio utilizzato dal giudice ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'odierno ricorrente; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, ove si richiamano i precedenti penali specifici e la condotta non collaborativa dell'imputato), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,