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Ordinanza — n. 45767/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45767/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45767/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDI KATIA nato a ROMA il 30/04/1983 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Nardi Katia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di travisamento della prova e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2-3 della sentenza impugnata), che esule, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 45767/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2-3 della sentenza impugnata), che esule, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate censura dell'apprezzamento delle prove revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
207944); che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione del compendio probatorio senza incorrere nei vizi lamentati nel ricorso in esame; osservato che la doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDI KATIA nato a ROMA il 30/04/1983 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Nardi Katia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di travisamento della prova e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2-3 della sentenza impugnata), che esule, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione del compendio probatorio senza incorrere nei vizi lamentati nel ricorso in esame; osservato che la doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentita, perché fondata su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre