Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45765/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45765/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45765/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRASCHETTI ALBERTO nato a ROMA il 13/03/1972 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Fraschetti Alberto e la memoria difensiva del 12/10/2024, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione della fattispecie di rapina nella sua forma tentata, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta la illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., tenuto conto che ha impedito alla Corte territoriale di effettuare una più significativa riduzione della pena, pur in presenza della esigenza di voler riconsiderare il trattamento sanzionatorio (poi esplicatosi nella riduzione dell'aumento di pena per la continuazione) - è manifestamente infondato; che, invero, al caso di specie, deve applicarsi il medesimo principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, per cui "tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45765/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3-4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta la illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., tenuto conto che ha impedito alla Corte territoriale di effettuare una più significativa riduzione della pena, pur in presenza della esigenza di voler riconsiderare il trattamento sanzionatorio (poi esplicatosi nella riduzione dell'aumento di pena per la continuazione) - è manifestamente infondato; che, invero, al caso di specie, deve applicarsi il medesimo principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, per cui "tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione risarcimento alle vittime di reati criminalità persistente riabilitazione infrazione privilegiata pentito
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRASCHETTI ALBERTO nato a ROMA il 13/03/1972 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Fraschetti Alberto e la memoria difensiva del 12/10/2024, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione della fattispecie di rapina nella sua forma tentata, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta la illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., tenuto conto che ha impedito alla Corte territoriale di effettuare una più significativa riduzione della pena, pur in presenza della esigenza di voler riconsiderare il trattamento sanzionatorio (poi esplicatosi nella riduzione dell'aumento di pena per la continuazione) - è manifestamente infondato; che, invero, al caso di specie, deve applicarsi il medesimo principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, per cui "tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novemb