Ordinanza — n. 45764/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAGNOLI LUIGI nato a NAPOLI il 23/05/1988 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Spagnoli Luigi, ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta sia l'entità della pena irrogata, sia la disparità di trattamento del ricorrente rispetto al coimputato recidivo reiterato infaquinquennale - è manifestamente infondato in punto di dosimetria della pena, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che hanno indotto il giudice di prime cure a discostarsi dal minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. (si veda pagina 9), mentre con riferimento alla disparità di trattamento non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 4), che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che in relazione al secondo motivo di ricorso - relativo alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di comparazione - è sufficiente far rinvio alla motivazione di cui al punto che precede, atteso che dalla sentenza impugnata (ed in assenza di qualsivoglia contestazione sul punto mossa dal ricorrente) la questione relativa al bilanciamento delle circostanze non risulta essere stata posta in secondo grado (a pagina 4 si dà atto che il difensore si è limitato a chiedere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed alla successiva pagina 9 che le circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen. sono state già riconosciute dal giudice di primo grado); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 628 cod. pen, art. 62 -bis cod. pen; Ordinanza — n. 45764/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 628 cod. pen. (si veda pagina 9), mentre con riferimento alla disparità di trattamento non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 4), che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che in relazione al secondo motivo di ricorso - relativo alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di comparazione - è sufficiente far rinvio alla motivazione di cui al punto che precede, atteso che dalla sentenza impugnata (ed in assenza di qualsivoglia contestazione sul punto mossa dal ricorrente) la questione relativa al bilanciamento delle circostanze non risulta essere stata posta in secondo grado (a pagina 4 si dà atto che il difensore si è limitato a chiedere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed alla successiva pagina 9 che le circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen. sono state già riconosciute dal giudice di primo grado); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAGNOLI LUIGI nato a NAPOLI il 23/05/1988 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Spagnoli Luigi, ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta sia l'entità della pena irrogata, sia la disparità di trattamento del ricorrente rispetto al coimputato recidivo reiterato infaquinquennale - è manifestamente infondato in punto di dosimetria della pena, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che hanno indotto il giudice di prime cure a discostarsi dal minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. (si veda pagina 9), mentre con riferimento alla disparità di trattamento non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 4), che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che in relazione al secondo motivo di ricorso - relativo alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di comparazione - è sufficiente far rinvio alla motivazione di cui al punto che precede, atteso che dalla sentenza impugnata (ed in assenza di qualsivoglia contestazione sul punto mossa dal ricorrente) la questione relativa al bilanciamento delle circostanze non risulta essere stata posta in secondo grado (a pagina 4 si dà atto che il difensore si è limitato a chiedere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed alla successiva pagina 9 che le circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen. sono state già riconosciute dal giudice di primo grado); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre