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Ordinanza — n. 45759/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic due to lack of specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45759/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mohammed Amed Ahmad Hassan Ahmad Omar inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding his robbery conviction, arguing it was incorrect. The court rejected this claim because the appeal lacked the specific elements required by law to identify the precise grounds for the criticism.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism so that the reviewing judge cannot exercise its supervisory power.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds requirement specific elements mandate supervisory power limits robbery conviction appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali commisurazione della pena per rapina motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMMED AMED ALIAS AHMED HASSAN AHMED OMAR nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Mohammed Anned, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di rapina, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.