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Ordinanza — n. 45757/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45757/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45757/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECHI DAVIDE nato a ROMA il 22/12/1999 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Grechi Davide, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 1-2 della motivazione della sentenza impugnata (ove, oltre ad indicare l'elemento oggettivo e soggettivo della ricettazione, si sottolinea come la tesi difensiva avente ad oggetto la configurabilità del delitto di truffa non sia supportata da alcun riscontro probatorio, concretizzandosi in una mera ricostruzione alternativa proposta dal difensore, nemmeno confermata da dichiarazioni confessorie), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 45757/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa reiterazione di reati penali truffa per mestiere allegazioni inverosimili identità dei crediti revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
art. 640 cod. pen
in quello di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECHI DAVIDE nato a ROMA il 22/12/1999 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Grechi Davide, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 1-2 della motivazione della sentenza impugnata (ove, oltre ad indicare l'elemento oggettivo e soggettivo della ricettazione, si sottolinea come la tesi difensiva avente ad oggetto la configurabilità del delitto di truffa non sia supportata da alcun riscontro probatorio, concretizzandosi in una mera ricostruzione alternativa proposta dal difensore, nemmeno confermata da dichiarazioni confessorie), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.