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Ordinanza — n. 45755/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grievances lacking specific argumentation against the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45755/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Vertolomo Vincenzo inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant's grievances were rejected because they merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing new, specific reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the standard for a substantive critique of the lower judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: Appeals must present specific and new arguments; mere repetition of grievances already rejected by the court of first instance renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grievances lack of specific argumentation Court of Cassazione civil costs bancarotta fraudolenta occultamento di beni reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
art. 642 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERTOLOMO VINCENZO nato a BOSCOREALE il 04/06/1963 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vertolomo Vincenzo e la memoria difensiva del 31/10/2024; considerato che i due motivi oggetto del ricorso in esame, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 642 cod. pen., non sono consentiti perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito alle pagg. 4-6 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze proposte tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso imponga di condannare l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Sara Assicurazioni s.p.a., che si liquidano in complessivi euro 3686/00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Sara Assicurazioni s.p.a., che liquida in complessivi euro 3686/00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 5 novembre