Ordinanza — n. 45754/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEVACOVICH MARIASSUNTA nato a PISTOIA il 20/09/1988 LEVACOVICH GRAZIELLA nato a PISTOIA il 15/03/1992 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Levacovich Mariassunta e Levacovich Graziella con un unico atto e la memoria del 7/10/2024, considerato che il primo motivo che deduce violazione di legge in ordine al riconoscimento effettuato dalla persona offesa, è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata) e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45754/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEVACOVICH MARIASSUNTA nato a PISTOIA il 20/09/1988 LEVACOVICH GRAZIELLA nato a PISTOIA il 15/03/1992 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Levacovich Mariassunta e Levacovich Graziella con un unico atto e la memoria del 7/10/2024, considerato che il primo motivo che deduce violazione di legge in ordine al riconoscimento effettuato dalla persona offesa, è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata) e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che riguarda la sola Levacovich Mariassunta, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 99 comma quarto cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come si evince dalla esposizione dei motivi di gravame riportata nella sentenza impugnata (si vedano le pagine 4 e 5), che la ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembr