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Ordinanza — n. 45752/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45752/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45752/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HABABA MOSTAPHA nato il 11/12/1972 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Hababa Mostapha, ritenuto che l'unico motivo cui il ricorso è affidato, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e più in generale al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata, ove si richiamano i plurimi precedenti penali, anche specifici, da cui l'imputato risulta gravato), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45752/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sul punto, è sufficiente evidenziare che la Corte territoriale ha valutato evidentemente grave il reato per cui si procede, valorizzando i plurimi precedenti penali, anche specifici, annotati nel certificato penale e le modalità ostinate della condotta criminosa. Dunque, una valutazione di gravità è stata già effettuata dalla Corte d'appello, circostanza questa che preclude il riconoscimento dell'attenuante in questione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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grave limitazione del diritto costituzionale gravità della pena caso di rigore reati penali gravi motivazione inadeguata delle censure costituzionali gravità dell'infortunio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HABABA MOSTAPHA nato il 11/12/1972 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Hababa Mostapha, ritenuto che l'unico motivo cui il ricorso è affidato, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e più in generale al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata, ove si richiamano i plurimi precedenti penali, anche specifici, da cui l'imputato risulta gravato), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); che, del resto, in relazione alla tenuità del danno è stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen; che, quanto all'ulteriore profilo evidenziato, se è vero che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 86 del 2024 è intervenuta successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, per cui il suo riconoscimento correttamente può essere recuperato in sede di legittimità, è altrettanto vero che dalla motivazione del provvedimento impugnato si desume agevolmente che non ricorrono i presupposti per poter applicare la attenuante in discorso.

Sul punto, è sufficiente evidenziare che la Corte territoriale ha valutato evidentemente grave il reato per cui si procede, valorizzando i plurimi precedenti penali, anche specifici, annotati nel certificato penale e le modalità ostinate della condotta criminosa. Dunque, una valutazione di gravità è stata già effettuata dalla Corte d'appello, circostanza questa che preclude il riconoscimento dell'attenuante in questione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 n