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Ordinanza — n. 45751/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45751/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45751/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILEL BOUSMEH nato il 14/10/2000 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Bilel Bousmeh, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 628 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 45751/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 628 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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rapina qualificata abbandono del procedimento per truffa motivazione inadeguata delle censure costituzionali appropriazione indebita e appropriazione di poca entità risarcimento alle vittime di reati caso poco grave

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILEL BOUSMEH nato il 14/10/2000 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Bilel Bousmeh, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 628 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.