Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise sentencing argument in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Degli Innocenti Shalon inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's sentencing by arguing that the crime under Article 55, paragraph 9 of Law 231/2007 was more severe than the lesser offense under Article 648 of the Penal Code. The court rejected this argument because the specific ground for challenging the sentence was not raised as a distinct appeal reason, violating the procedural requirement of Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Appeals must specifically cite all grounds for challenging the judgment; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEGLI INNOCENTI SHALON (CUI 05M13Z8) nato a PISA il 02/01/1995 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Degli Innocenti Shalon, ritenuto che l'unico motivo cui il ricorso è affidato - che contesta la correttezza della determinazione della pena, per non aver entrambi i giudici di merito ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 55, comma 9, legge 231/2007, rispetto all'ipotesi lieve di cui all'art. 648 cod. pen. - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.