Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45750/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise sentencing argument in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45750/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Degli Innocenti Shalon inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's sentencing by arguing that the crime under Article 55, paragraph 9 of Law 231/2007 was more severe than the lesser offense under Article 648 of the Penal Code. The court rejected this argument because the specific ground for challenging the sentence was not raised as a distinct appeal reason, violating the procedural requirement of Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Appeals must specifically cite all grounds for challenging the judgment; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal procedural defect sentencing review appeal reasons Code of Criminal Procedure recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
- non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
art. 648 cod. pen
55, comma 9, legge 231/2007, rispetto all'ipotesi lieve di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
- non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEGLI INNOCENTI SHALON (CUI 05M13Z8) nato a PISA il 02/01/1995 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Degli Innocenti Shalon, ritenuto che l'unico motivo cui il ricorso è affidato - che contesta la correttezza della determinazione della pena, per non aver entrambi i giudici di merito ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 55, comma 9, legge 231/2007, rispetto all'ipotesi lieve di cui all'art. 648 cod. pen. - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.