Italian appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mustafa Alli's appeal inadmissible due to the generic nature of his grounds. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility for a crime under Article 493-ter of the Penal Code, arguing the reasoning was flawed. The court rejected this because the appeal failed to specify the factual elements underlying the criticism, violating the requirement for precise grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 493-ter cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the factual elements necessary for the appellate judge to exercise their review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTAFA Alli (CUI: 021,13333) nato il 24/08/1989 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Mustafa Alji, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.