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Ordinanza — n. 45748/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific argumentative critique regarding criminal liability qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45748/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gogoli Adrian inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's qualification of a criminal act under Article 648 of the Penal Code, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a specific, argumentative critique of the first-instance reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.c.; Art. 648 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds consist solely of a pedissequa repetition of arguments already examined and dismissed by the court of first instance, lacking the specific argumentative critique required by law.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility lack of specific argumentative critique repetition of rejected arguments Article 648 Penal Code criminal liability qualification motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.c.
Art. 648 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOGOLI ARDIAN nato il 20/06/1972 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Gogoli Adrian, considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art.648 cod. pen., con particolare riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.