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Ordinanza — n. 45747/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical argumentation flaws under Art. 606 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45747/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Arcoraci Angelo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding crimes under Articles 640 and 640 of the Penal Code, alleging a lack of logical coherence. The court ruled that the appeal failed because the reasoning in the contested judgment was not flawed according to the specific standards of Article 606, paragraph 1, letter e) of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; The Court of Cassation's review of a criminal judgment's reasoning is limited to verifying the existence of a logical argumentative apparatus, excluding any assessment of whether the motivation corresponds to the procedural record.

Parole chiave

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Criminal Appeal Inadmissibility Logical Argumentation Flaw Code of Criminal Procedure Reasoning Review Standards Cassation Jurisdiction Limits legittimo sospetto di parzialità accuse di truffa risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
denunciando la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento al riconoscimento dell'odierno ricorrente, è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCORACI ANGELO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 17/05/1984 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Arcoraci Angelo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i delitti di cui agli artt. 640 e 648 cod. pen. denunciando la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento al riconoscimento dell'odierno ricorrente, è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3-4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 202