Italian Court dismisses appeal on recidivism requalification and sentencing value arguments regarding property crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Giannone inadmissible, upholding the lower court's decision on property crimes. The appellant argued for reclassifying the offense from attempted receipt to negligent purchase and contested the exclusion of a minor damage mitigation due to the high value of copper raincoats and tablets. The court rejected these claims, noting the distinct subjective elements of the crimes and confirming that the intrinsic value of the goods legitimately precluded the specific mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 712 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: The distinction between attempted receipt and negligent purchase lies in the agent's awareness of risk versus objective suspicion; high intrinsic value of goods precludes the application of mitigation for minor economic prejudice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNONE SALVATORE nato a CALTANISSETTA il 02/11/2000 avverso l'ordinanza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO letto il ricorso di Salvatore Giannone, viste le conclusioni trasmesse dalla difesa in data 24.9.2024, ritenuto che la doglianza relativa alla mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art. 712 cod. pen. è manifestamente infondata avendo la Corte d'appello tenuto conto del discrinnine, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, tra il delitto di ricettazione, punibile anche a titolo di dolo eventuale, e la contravvenzione di incauto acquisto che, com'è noto, sta nel fatto che, nella ricettazione (con dolo eventuale), l'agente, pur rappresentandosi chiaramente la possibilità che il bene acquistato o ricevuto abbia una provenienza delittuosa, avendo colto gli elementi di allarme che lo abbiano effettivamente messo in guardia, decide ciò non di meno di riceverlo o acquistarlo, accettando consapevolmente il rischio di concretizzare una condotta delittuosa (cfr., Sez.
U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246323 - 01); nella contravvenzione, invece, ciò che si rimprovera all'agente è di non aver colto quegli elementi di fatto (individuati dal legislatore nella natura del bene acquistato o ricevuto, nella qualità della persona che lo abbia offerto ovvero nella entità del prezzo) che avrebbero dovuto allarmarlo circa la provenienza del bene di cui si discute e che, invece, siano stati colpevolmente ignorati (cfr., Sez. 2, n. 51056 del 11/11/2016, Rv. 268945 - 01, in cui la Corte ha chiarito che, ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 712, comma primo cod. pen., non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno); vero che i giudici di secondo grado si sono limitati ad invocare il silenzio serbato dall'imputato sulle modalità con cui era venuto in possesso dei beni, è anche vero che si tratta di beni tra loro del tutto eterogenei (pluviali in rame e tablet) di cui è comprovata e - invero - incontestata la provenienza delittuosa; rilevato che il secondo motivo del ricorso è altrettanto manifestamente infondato avendo i giudici nisseni motivato in termini incensurabili in ordine al valore intrinseco del bene (elemento di per sé preclusivo del riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. che, come pure è noto, postula un pregiudizio economico pressoché irrisorio: cfr., Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017;
Rv. 271695 - 01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01) che, nel caso di specie, è motivatamente stata esclusa; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,