Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise new grounds in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Marchese Pietro inadmissible and ordered him to pay costs. The court rejected the first ground as a mere repetition of arguments already dismissed in the appellate court, and the second ground for lack of punishability was inadmissible because it was not raised during the appeal proceedings. Consequently, the court ruled that new legal arguments cannot be introduced for the first time in a cassation appeal if they were not previously contested.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 648 c.p.; Art. 131-bis c.p.: New grounds for non-punishability cannot be raised for the first time in cassation if not previously deduced as appeal grounds, and the court of first instance has no obligation to address them absent a specific request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESE PIETRO nato a GROTTAGLIE il 17/03/1986 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Marchese Pietro e memoria del 6/9/2024, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pagg. 5-6 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 4), che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che "in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità" (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre