Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45743/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against sentencing as discretionary judicial discretion is properly exercised.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45743/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by De Cillis and Zucchini inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged the appellate court's refusal of generic mitigating circumstances and the accuracy of the sentencing rationale. The court ruled that the lower judge's discretion in applying Articles 132 and 133 of the Penal Code was valid, as they adequately referenced decisive elements without needing to address every argument.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132, Art. 133 cod. pen.: The sentencing judge exercises discretionary power in applying aggravating and mitigating circumstances; appeals claiming manifestly unfounded errors regarding this discretion are inadmissible if the judge has provided a congruent reference to decisive elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
judicial discretion sentencing generic mitigating circumstances appeal inadmissibility Penal Code provisions court costs liability motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione sproporzionata motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE CILLIS COSTANTINO nato a FOGGIA il 24/09/1977 ZUCCHINI CHRISTIAN nato a FOGGIA il 23/03/1979 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi di De Cillis Costantino e Zucchini Christian, osservato che l'unico motivo del ricorso di De Cillis che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); ritenuto che il motivo oggetto del ricorso dello Zucchini che contesta la correttezza della motivazione posta a base della determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5,novem