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Ordinanza — n. 45741/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45741/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45741/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PELULLO ANGELO ANTONIO nato a FOGGIA il 17/03/1952 PELULLO PAOLO nato a FOGGIA il 26/07/1979 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 45741/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale adeguamento della pena recidiva nell'infrazione alleggerimento della pena remissione della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PELULLO ANGELO ANTONIO nato a FOGGIA il 17/03/1952 PELULLO PAOLO nato a FOGGIA il 26/07/1979 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO letto il ricorso di Pelullo Angelo Antonio e Pelullo Paolo, ritenuto che il primo motivo dell'unico atto di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità risolvendosi in una difforme interpretazione degli elementi probatori acquisiti rispetto a quella sposata dai giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie (cfr., in particolare, pag. 4 della sentenza di appello); né è consentito al giudice di legittimità procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduce, limitatamente all'imputato Pelullo Paolo, vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rideternninazione della pena, è anch'esso articolato in termini aspecifici atteso che la Corte d'appello, proprio in accoglimento del gravame di merito, ha motivatamente escluso la recidiva e ritenuto, in favore dell'imputato, le circostanze attenuanti generiche fissando la pena di partenza in termini nettamene inferiori alla media edittale; ed è appena il caso di ribadire il principio secondo il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537;

Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende ciascuno. Così deciso in Roma