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Ordinanza — n. 45740/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding lack of retrial and factual re-evaluation powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45740/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bruno Vincenzo inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant argued for a retrial under Article 603 of the Code of Criminal Procedure and challenged the factual basis of the second-instance judgment. The court rejected these claims, citing established precedent that retrials require genuine uncertainty in evidence and that the cassation court lacks the power to re-evaluate factual findings made by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 603, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 648-bis cod. pen.; The Court of Cassation cannot order a retrial unless the lower court explicitly states it cannot decide based on current evidence, and it lacks the authority to re-evaluate factual findings or dismiss appeals based on mere factual complaints.

Parole chiave

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retrial requirements factual re-evaluation cassation powers Article 603 procedure inadmissible appeal recidiva nell'infrazione restituzione dei sussidi statali ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 648-bis cod. pen.
237410); che, nel caso di specie, il giudice di appello ha indicato, con congrui e non illogici argomenti, i solidi elementi probatori posti a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. (cfr.
art. 603 cod. proc. pen
art. 648-bis cod. pen
237410); che, nel caso di specie, il giudice di appello ha indicato, con congrui e non illogici argomenti, i solidi elementi probatori posti a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri
Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo
Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv.
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO VINCENZO nato a FOGGIA il 13/07/1985 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Bruno Vincenzo, osservato che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale «alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577;

Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410); che, nel caso di specie, il giudice di appello ha indicato, con congrui e non illogici argomenti, i solidi elementi probatori posti a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. (cfr. pag. 2); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, inoltre, il suddetto motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 n