Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45736/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for discretionary sentencing comparison exceeding cassation review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45736/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Volodymyr Kravchuk's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Kravchuk argued that the appellate court failed to properly weigh generic mitigating circumstances against the aggravating circumstance under Article 61 of the Criminal Code. The court rejected this claim, ruling that the judge's discretionary evaluation of sentencing equivalence is a matter of merit review and does not warrant cassation intervention unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen.; The court's discretionary assessment of sentencing equivalence between mitigating and aggravating circumstances constitutes a matter of merit review and is inadmissible to the cassation court unless it results in pure arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review mitigating circumstances aggravating circumstances cassation jurisdiction limits gravità della pena attenuazione della pena pena sproporzionata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRAVCHUK VOLODYMYR nato il 22/08/1979 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Kravchuk Volodymyr, osservato che l'unico motivo contenuto nel ricorso in esame che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze - in particolare lamentando il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen. - è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.