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Ordinanza — n. 45732/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for reiterative arguments and failure to prove evidence misrepresentation under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45732/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sejdovic Glico inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for a different factual reconstruction and alleged evidence misrepresentation, but the court found these arguments were merely repetitive of those already rejected at the appellate level. The court ruled that the lower court's reasoning was logically sound and that the appellant failed to meet the strict requirements for challenging evidence misrepresentation in a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds are repetitive of those already rejected, and evidence misrepresentation must be specifically alleged for the first time in the second-instance judgment to be admissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive arguments evidence misrepresentation criminal procedure law second instance judgment inesigibile malgrado lesioni salute spese mediche condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 18542 del 21.1.2011, Carone
Sez. 2, n. 47035 del 3.10.2013, Giugliano
18542 del 21.1.2011, Carone; cfr., Sez. 2, n. 47035 del 3.10.2013, Giugliano;
Sez. 45, n. 8188 del 4.12.2017, Grancini
Sez. 45, n. 8188 del 4.12.2017, Grancini; Sez.
Sez. 2, n. 27929 del 12.6.2019, Borriello
Cass. Pen., 2, 18.11.2016 n. 7.986, La Gumina
Cass. Pen., 4, 3.2.2009 n. 19.710, P.C. in proc. Buraschi
7.986, La Gumina; Cass. Pen., 4, 3.2.2009 n. 19.710, P.C. in proc. Buraschi; Cass.
Cass. Pen., 4, 13.11.2013 n. 5.615, Nicoli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEJDOVIC GLICO nato a TORRE DEL GRECO il 31/03/1977 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO letto il ricorso di Sejdovic Glico, ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con cui la difesa deduce vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è tuttavia formulato con censure reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito che, lungi dall'aver ignorato la doglianza qui ribadita, l'ha affrontata e disattesa con motivazione prettamente "di merito" (cfr., pagg. 5-7 della sentenza impugnata) e non manifestamente illogica; la difesa, d'altro canto, denunzia un profilo di "travisamento" della prova che, come è noto, è integrato laddove si rilevi la contraddittorietà della motivazione rispetto a quanto risulta dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cfr., Sez. 5, n. 18542 del 21.1.2011, Carone; cfr., Sez. 2, n. 47035 del 3.10.2013, Giugliano;

Sez. 45, n. 8188 del 4.12.2017, Grancini; Sez. 2, n. 27929 del 12.6.2019, Borriello); nel caso di specie, inoltre, si è in presenza di una "doppia conforme" di merito sicché, come è noto, il vizio del travisamento della prova, conseguente alla utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale ovvero alla omessa valutazione di una prova decisiva può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo ed esclusivamente nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr., Cass.

Pen., 2, 18.11.2016 n. 7.986, La Gumina; Cass. Pen., 4, 3.2.2009 n. 19.710, P.C. in proc. Buraschi; Cass. Pen., 4, 13.11.2013 n. 5.615, Nicoli); il ricorso contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità, sottoponendo alla Corte delle doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispettoei posta a fondamento della decisione, risultando perciò inammissibile la censura proposta in questa sede / considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata/con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità; la Corte di Appello, infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha preso in esame le doglianze difensive sottolineando come la ricostruzione operata dal Tribunale fosse stata confortata da una serie di elementi convergenti che hanno consentito una minuziosa ricostruzione della vicenda rispetto alla quale la difesa non ha mai potuto contrapporre una versione alternativa e liberatoria per l'imputato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Ro