Italian Supreme Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to improper legal grounds and lack of specific factual elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Salvatore Avoletto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for generic mitigating circumstances, but the Court found the legal grounds improper and the arguments manifestly unfounded given the lower court's reasoning on the objective gravity of the crime. The decision emphasizes that generic mitigating circumstances require specific factual elements and cannot be granted as a discretionary favor without detailed justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Generic mitigating circumstances cannot be granted as a discretionary favor but require specific factual elements; the denial is justified by a mere reference to the absence of positive elements supporting the request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVOLETTO SALVATORE nato a NAPOLI il 27/03/1977 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO letto il ricorso di Avoletto Salvatore, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità e, in ogni caso, manifestamente infondato in presenza (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da profili di manifesta illogicità, avendo la Corte di appello motivato in merito alle ragioni del diniego facendo riferimento alla oggettiva gravità del fatto che ha caratterizzato la vicenda; d'altro canto "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci;
Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460 01;
Sez. 3 - , n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01); il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 2; Sez. 3 - , n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 3;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5